La stabile organizzazione personale

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile, con la sentenza 17.01.2013, n. 1120, affronta lo spinoso tema della c.d. stabile organizzazione personale, con particolare riferimento alle prove necessarie a dimostrare che «l’agente dipendente» abbia esercitato il potere di concludere contratti in nome e per conto della società estera.

I Giudici di Legittimità affermano il principio secondo cui la configurazione della stabile organizzazione personale in territorio nazionale avviene quando il fine dei soggetti operanti in territorio italiano è quello di esercitare - in modo non sporadico o occasionale - un'attività economica, che può consistere anche nella sola conclusione di contratti in nome e nell'interesse di una società non residente. 

La Cassazione nell’accogliere il ricorso proposto dall’Amministrazione Finanziaria afferma che la rilevante attività negoziale svolta dal legale rappresentate della società estera in territorio italiano, comprovato da elementi probatori a carattere indiziario e presuntivo, considerati globalmente e nella loro reciproca connessione, costituiscono condizione sufficiente per configurare la stabile organizzazione personale.