Investire in Austria

Le principali forme giuridiche utilizzate in Austria sono le seguenti:

  • Società di capitali;
  • Società di persone;
  • Fondazioni.

 

Esamineremo ora le principali caratteristiche delle forme giuridiche indicate.

 

Società di capitali

Tra le società di capitali si annoverano:

La GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) simile ad una S.r.l. italiana;

Ø  La AG (Aktiengesellschaft) simile ad una S.p.a. italiana.

Le principali caratteristiche della GmbH sono le seguenti:

  • deve essere costituita per atto notarile;
  • è prevista la possibilità che sia costituita da un unico socio;
  • il capitale sociale minimo è di euro 35.000,00. Un importo pari ad almeno la metà di detta somma  deve essere versato all’atto della costituzione;
  • la responsabilità di ciascun socio è limitata alle “quote”conferite;
  • le quote della GmbH non possono essere scambiate sui mercati regolamentati.

Per le società in esame si segnale inoltre che è prevista la revisione obbligatoria dei bilanci qualora si verifichino, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

  1. bilancio complessivo superiore a euro 3.125.000,00;
  2. fatturato annuale superiore a euro 6.250.000;
  3. in media più di 50 dipendenti all’anno.

La GmbH si compone dei seguenti organi legali: Assemblea Generale dei Soci, uno o più Amministratori ed eventualmente (solo se in presenza di determinati presupposti) Consiglio di Sorveglianza (Aufsichtsrat).

Le principali caratteristiche della AG sono le seguenti:

  • deve essere costituita per atto notarile;
  • è prevista la possibilità che sia costituita da un unico socio;
  • il capitale sociale minimo è di euro 70.000,00. Un importo pari ad almeno un quarto di detta somma  deve essere versato all’atto della costituzione;
  • le azioni possono essere collocate e scambiate sui mercati regolamentati;
  • i nomi dei soci non sono iscritti nel Registro delle imprese (anonimato).

Per le società in esame si segnale inoltre che è prevista la revisione obbligatoria dei bilanci.

Gli organi della AG sono i seguenti: Assemblea degli Azionisti, Consiglio di Sorveglianza (Aufsichtsrat) e Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico (Vorstand).

 

Società di persone

Tra le società di persone si annoverano:

Ø  Offene Gesellschaft simile ad una  la società in nome collettivo italiana;

Ø  Kommanditgesellschaft simile ad una  società in accomandita semplice italiana.

I tipi societari indicati possiedono le stesse caratteristiche delle corrispondenti società italiane; infatti:

Ø  nella Offene Gesellschaft tutti i soci sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali;

Ø  nella Kommanditgesellschaft esistono soci accomandanti con responsabilità limitata e soci accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

 

Fondazioni

Le Fondazioni rappresentano lo strumento maggiormente utilizzato in Austria per governare il fenomeno del passaggio generazionale. Le Fondazioni possono essere pubbliche o private. Tra le Fondazioni private viene ricompresso il Trust.

 

3. La Tassazione

Esamineremo ora le caratteristiche e le modalità di tassazione previste in Austria.

In particolare, ci soffermeremo sulle tassazione dei seguenti soggetti:  le società sia di persona che di capitali,  le persone fisiche e le fondazioni.

In via preliminare, si osserva che:

Ø  in Austria il periodo d’imposta coincide con l’anno solare;

Ø  i contribuenti devono adempiere agli obblighi dichiarativi entro il 31 Marzo successivo all’anno di riferimento della dichiarazione; tuttavia, qualora i contribuenti si avvalgono di un intermediario abilitato, gli obblighi dichiarativi possono essere adempiuti entro il 30 Aprile del secondo anno successivo all’anno di riferimento della dichiarazione;

Ø  in via generale, si prevede che i versamenti degli acconti d’imposta vengano effettuati in quattro rate di pari importo, definite sulla base delle imposte dovute per l’anno precedente.

 

3.1.La tassazione delle società

La tassazione delle società in Austria è disciplinata da una serie di statuti, tra cui si segnalano l’ Income Tax Act del 1988 e la  Corporate Income Tax Act 1988. Le normative citate hanno subito numerosi interventi di rettifica e vengono ampiamente rivisitati con cadenza periodica.

La tassazione delle società in Austria si fonda sulla distinzione tra società residenti e società non residenti. In particolare, le società residenti in Austria sono tassate sui redditi ovunque prodotti (worldwide principle), mentre una società non residente è tassata esclusivamente sui redditi prodotti dalla stabile organizzazione ivi presente, sui beni immobili situati in Austria, sui depositi presso le banche austriache, sui redditi prodotti  da particolari società di persone (stille Gesellschaft[1]), sui redditi prodotti da contratti di leasing o locazione di proprietà presenti in Austria e dai redditi derivanti da consulenze di natura commerciale o industriale.

Una società si considera fiscalmente residente in Austria se vi possiede, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:

Ø  la sede legale; o

Ø  la sede della direzione effettiva.

Sul tema, è opportuno sottolineare che ai fini della definizione dei requisiti necessari per considerare una società fiscalmente residente in Austria, si dovrà far riferimento alle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Austria.

 

A)La tassazione sui redditi

Le società di capitali, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, scontano un’aliquota del 25% sul reddito imponibile.

La determinazione del reddito imponibile delle società viene determinato utilizzando come punto di partenza utile o perdita di bilancio, al quale saranno apportate le rettifiche stabilite dalle leggi speciali.

In particolare, si segnala che, ai fini fiscali, non sono deducibili le imposte sul reddito.

Inoltre, è importante sottolineare che le società che presentano perdite o comunque profitti inferiori a soglie prestabilite scontano una tassazione fissa, variabile in relazione alla forma giuridica assunta dalla società.

 In particolare, si segnala che, qualora si verifichi il caso appena descritto, le società subiranno una tassazione fissa così stabilità:

Ø  € 1.750 per le GmbH (Società a responsabilità limitata);

Ø  € 3.500 per le AG (Società per azioni)

Le società non considerate fiscalmente residenti in Austria non sono sottoposte alla tassazione fissa.

 

B) Aliquota d’imposta

Le società in esame sono soggette ad una imposta sul reddito, la cui aliquota da diversi anni si attesta al 25%. Il reddito prodotto dalle società di capitali non sconta nessun altro tipo di imposta.

 

B) La tassazione dei dividendi e delle plusvalenze

I dividendi distribuiti da una società residente in Austria sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 25% (Kapitalertragsteuer). Tale ritenuta non si applica, però, nelle seguenti ipotesi:

Ø  ai dividendi corrisposti ad una società residente in Austria che detenga una partecipazione di almeno il 25% nella società erogante;

Ø  ai dividendi corrisposti ad una società residente in un altro Stato membro UE che detenga un partecipazione di almeno il 10% nella società erogante.

I dividendi conseguiti da una società residente in Austria, al fine di evitare la doppia imposizione, sono, ovviamente, esenti dalle imposte che gravano sul reddito della società e non saranno, di conseguenza, considerati nella determinazione della base imponibile.

 

C) La tassazione dei gruppi

Nel 2005, è stato introdotto in Austria un meccanismo di tassazione dei gruppi societari particolarmente vantaggioso. Nello specifico, il sistema in esame prevede che i profitti e le perdite conseguiti dalle singole società del gruppo vengano attribuiti e, di conseguenza, tassati in capo alla capogruppo. In caso di perdite, il sistema opera anche per le società facenti parte del gruppo residenti in altro Stato UE.

Tuttavia, perché il meccanismo di tassazione appena descritto possa trovare applicazione, è necessario che la società capogruppo detenga, direttamente o indirettamente, nelle singole società facenti parte del gruppo, un controllo di almeno il 50% e che tale condizione permanga per almeno tre anni consecutivi. Nell’ipotesi in cui una società dovesse per qualunque motivo cessare di far parte del gruppo prima della scadenza indicata, la tassazione sarà ridefinita come se non ve avesse mai fatto parte.

Il sistema di tassazione dei gruppi societari, infine, non considera deducibili le perdite conseguite da una società del gruppo derivanti da investimenti effettuati in un’altra società del gruppo, mentre prevede la possibilità di ammortizzare in 15 anni l’avviamento derivante dall’acquisizione di una società all’interno del gruppo.

 

D) La tassazione dei rami d’impresa

In Austria, non è previsto un meccanismo di tassazione specifico per i rami d’azienda. Nell’ipotesi di rami d’azienda detenuti in Austria da società estere configurabili come stabili organizzazioni, i redditi da essi prodotti saranno ivi tassati.

 

E) La tassazione degli interessi

Gli interessi conseguiti sono normalmente tassati al momento della maturazione.

Gli interessi derivanti da depositi bancari sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte del 25% che sarà detratta al momento della definizione della tassazione gravante sui redditi prodotti dalla società, di cui gli interessi conseguiti dovranno essere considerati parte.

Per quanto riguarda gli interessi pagati dalla società, è previsto che, nelle ipotesi di finanziamenti effettuati dai soci, gli interessi ad essi corrisposti non saranno deducibili, qualora dovesse essere provato che il suddetto finanziamento abbia compensato, in realtà, un necessario aumento di capitale.

 

 

3.2 La tassazione delle società di persone

I redditi prodotti da una società di persone austriaca sono tassati per trasparenza in capo ai soci.

Di conseguenza, se il socio della società di persone è una persona fisica, egli sottoporrà gli utili derivanti dalla detenzione di tale partecipazione alla tassazione prevista per  tali soggetti. Qualora, invece,  il socio di una società di persona sia una società di capitali, gli utili derivanti dalla partecipazione saranno sottoposti alla tassazione sul reddito d’impresa prevista per tali tipi di società e precedentemente descritta.

3.3. Le ritenute in uscita

In Austria è prevista una trattenuta alla fonte qualora si effettuino i seguenti pagamenti a soggetti non residenti, In particolare:

Ø  per i dividendi è prevista una ritenuta pari al 19%;

Ø  per gli interessi è prevista una ritenuta del 20%;

Ø  per le Royalties è prevista una ritenuta alla fonte del 20%.

 

3.4 La tassazione delle Fondazioni

Esamineremo ora la tassazione prevista per le fondazioni con particolare riferimento al Trust.

La modalità di tassazione previste per il Trust sono definite con le seguenti modalità:

Ø  nella fase di disposizione dei beni in Trust si sconta un’ imposta del 5% sul valore dei beni trasferiti; per il trasferimento di beni immobili è prevista una ulteriore tassazione pari al 2% del valore dell’immobile;

Ø  nella fase di assegnazione dei frutti ai beneficiari si sconta una ritenuta alla fonte.

 

3.5 La tassazione delle persone fisiche

La tassazione delle persone fisiche in Austria si fonda sulla distinzione tra persone fisiche residenti e persone fisiche non residenti.

In particolare, le persone fisiche residenti in Austria sono tassate sui redditi ovunque prodotti (worldwide principle), mentre una persona fisica non residente è tassata esclusivamente sui redditi prodotti in Austria.

Una persona fisica si considera fiscalmente residente in Austria, se vi possiede, alternativamente, uno dei seguenti requisiti per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni l’anno):

Ø  un domicilio permanente; o

Ø  dimora abituale.

Sul tema, è opportuno sottolineare che ai fini della definizione dei requisiti necessari per considerare una persona fisica fiscalmente residente in Austria, si dovrà far riferimento alle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Austria.

Dal 2009 le persone fisiche scontano la tassazione descritta nella seguente tabella:

Tabella n. 1 – La tassazione delle persone fisiche

Reddito

Aliquota media

Aliquota Marginale

0 - 11.000

0,0%

0,0%

11.001 - 25.000

0-20,4%

36,5%

25.001 - 60.000

20,4-33,7%

43,2%

Over 60.000

33,7-50,0%

50,0%

 

 

3.6 Le altre imposte

Esamineremo ora le principali altre forme impositive vigenti in territorio austriaco.

 

A) VAT (VAlue Added Tax)

La VAT (Umsatzsteuer) corrisponde alla nostra IVA (Imposta sul valore aggiunto). Essa fu introdotta in Austria nel 1994, a seguito della VI Direttiva CEE. Tale imposta grava sulle vendita di beni e le prestazioni di servizi da chiunque effettuate in territorio austriaco nell’esercizio di attività d’impresa.

L’aliquota standard è fissata al 20%, ma è prevista un’aliquota agevolata al 10% per alcune transazioni, quali quelle aventi ad oggetto la vendita di cibo, medicine, prodotti agricoli, etc, oltre ad essere stabilita l’esenzione dall’imposta per particolari attività, quali le prestazioni assicurative o le prestazioni mediche.

I soggetti esteri che non hanno domicilio, sede legale o stabile organizzazione in Austria saranno soggetti ad IVA se effettuano vendita di beni o prestazioni di servizi in Austria, previa apposita registrazione. Tale registrazione non sarà necessaria nell’ipotesi in cui i soggetti esteri prestino in Austria servizi per i quali è prevista l’applicazione del reverse- charge.

I versamenti della VAT sono generalmente effettuati su base mensile o, alternativamente, trimestrale per i soggetti il cui ammontare delle vendite dell’anno precedente non abbia superato i 100.000€. Nello specifico, i versamenti dovranno essere effettuati entro il 15 del secondo mese successivo a quello di riferimento; per i versamenti effettuati oltre la scadenza prestabilita è prevista una maggiorazione del 2%.

Ogni anno, poi, dovrà essere predisposta una dichiarazione annuale riepilogativa.

 

B) Altre Imposte

Tra le altre imposte vigenti in territorio austriaco, si segnalano:

Ø  l’imposta di registro dovuta su numerosi atti legali aventi forma scritta;

Ø  un’imposta municipale del 3% sulle retribuzioni lorde, oltre alle imposte municipali sui terreni e i fabbricati posseduti;

Ø  un’imposta sui trasferimenti di beni immobili variabile dal 2% al 3,5% del valore dell’immobile.

 

4. Le novità fiscali del 2012

Coerentemente con la politica economica restrittiva seguita dagli altri paesi UE, anche l’Austria, al fine di consolidare i propri conti pubblici, ha posto in essere un piano di austerità che prevede, tra l’altro, le seguenti misure:

Ø  un contributo di solidarietà per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo superiore a euro 185.000,00; per tali soggetti si applicheranno le aliquote progressive per scaglioni 0 – 50%, precedentemente esaminata, in luogo della tassazione preferenziale del 6% su 1/6 del loro reddito lordo annuo;

Ø  anche per i lavoratori autonomi, con un reddito pari o superiore a euro 175.000,00, si applicherà la tassazione ordinaria in luogo della franchigia del 13 %. Le misure per i lavoratori dipendenti e autonomi si applicheranno dal 2013 al 2016;

Ø  dal 1° Aprile 2012 le plusvalenze derivanti dalla cessioni di beni immobili, effettuate da privati, sconteranno una tassazione del 25%: la disposizione citata, prevede altresì efficacia retroattiva, cioè andrebbe a colpire anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili avvenute antecedentemente al 1° Aprile 2012, minando in questo modo la certezza del diritto. Sul tema si prevede, inoltre, che le plusvalenze derivanti dalla cessione di proprietà immobiliari siano compensabili esclusivamente con le minusvalenze derivanti dalle cessione di proprietà immobiliari. Sono previste delle esenzioni per l’abitazione principale e le abitazioni autocostruite. Tale imposta si applica sia nei confronti di soggetti residenti che nei confronti di non residenti. DI contro, si prevede una riduzione dal 50% al 25% per le plusvalenze derivanti dalle vendite di proprietà nel settore commerciale;

Ø  sarà limitato il riporto delle perdite per i membri esteri di gruppi austriaci. Già precedentemente, la perdita del soggetto estero doveva essere calcolata secondo le regole fiscali austriache. Dal 1° Aprile 2012, qualora la perdita calcolata secondo i criteri fiscali austriaci risulti superiore alla perdita calcolata secondo i criteri fiscali dello Stato di residenza del soggetto estero, si utilizzerà quest’ultima;

Ø  si conferma la concessione della detraibilità dell’Iva pagata a seguito dell’acquisto o della costruzione della proprietà immobiliare di tipo commerciale nei casi in cui le successive locazioni siano soggette ad iva. Tuttavia, mentre in passato, era possibile affittare senza iva, evitando la rettifica della detrazione a monte, dopo un periodo di 10 anni, questo periodo è stato ora elevato a 20 anni.

 

 

6. La Convenzione Italia – Austria

Anche l’Austria, al fine di evitare le doppie imposizioni, ha stipulato numerose Convenzioni con altri pesi.

Di seguito, si riportano le principali disposizioni rinvenibili nella Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Austria con l’Italia.

Tabella n. 2 – La Convenzione Italia - Austria

Articolo

Descrizione

Art. 4 La residenza

Ai fini della determinazione della residenza si fa riferimento alle disposizione interne dei paesi contraenti. Qualora, in base alle suddette norme, il soggetto venga considerato residente in entrambi i paesi la sua situazione la sua situazione sarà  determinata facendo riferimento ai seguenti criteri considerati nell’ordine proposto:

a) abitazione permanente;

b) centro degli interessi vitali;

b) soggiorno abituale;

c) nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo.

 

Art. 7 Utili delle imprese.

Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

Art. 14 Professioni indipendenti.

 

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

Art. 15 Lavoro subordinato

 

Le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

Art. 22 Patrimonio

 

I beni immobili sono imponibili nello Stato in cui sono imponibili nello Stato contraente nel quale sono situati. La mancanza dell’avverbio “soltanto” li rende imponibili in entrambi gli Stati contraenti.

Le attività finanziarie possedute da un soggetto di uno stato contraente sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del soggetto.

Art. 23 Metodo per evitare la doppia imposizione.

L’Italia prevede quale metodo per evitare la doppia imposizione sui redditi il credito d’imposta nel limite massimo della quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

L’Austria prevede:

Ø  quale metodo per evitare la doppia imposizione sui redditi il credito d’imposta;

Ø  quale metodo per evitare la doppia imposizione sul patrimonio l’esenzione.

 

 



[1] In inglese sono tradotte come "silent partnership".