INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI BLACK LIST E CLAUSOLA DI NON DISCRIMINAZIONE

Nel corso dell’incontro con la stampa specializzata del 30.01.2013, l’Amministrazione Finanziaria ha affrontato nuovamente lo spinoso tema delle sanzioni in materia di costi Black List. 
L’Agenzia, richiamando precedenti interventi di prassi sul tema, ha sostanzialmente confermato la sua tesi, pur in contrasto con alcuni interventi giurisprudenziali. 

Il quesito – Il quesito riguardava la possibile applicazione delle sanzioni in misura fissa nei casi di omessa indicazione in dichiarazione dei costi sostenuti con operatori residenti o localizzati in paradisi fiscali, pur riuscendo a dimostrare, in sede di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria, una delle esimenti richiamate nell'articolo 110, comma 11 del D.P.R. 917/1986. 

La C.M. 46/E/2009 – L’Agenzia in risposta al quesito anzidetto richiama la C.M. 46/E/2009, par. 4.2, che esaminava il caso di un contribuente che, pur avendo fornito le esimenti previste ai fini della disapplicazione della norma antielusiva, aveva tuttavia omesso di indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi i costi sostenuti nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata e non aveva presentato la dichiarazione integrativa con l'indicazione dei predetti costi, ovvero aveva presentato questa dichiarazione soltanto successivamente alla formale conoscenza dell'avvio dei controlli dell'Amministrazione Finanziaria. 

La soluzione della C.M. 46/E/2009 – Nel richiamato intervento di prassi era stato chiarito che a una simile fattispecie risulta applicabile la sanzione proporzionale di cui all'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo n. 471 del 1997stabilita in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei costi non indicati separatamente, con un minimo di 500 e un massimo di 50.000 euro

I chiarimenti - Nel corso dell’incontro con la stampa specializzata del 30.01.2013, l’Amministrazione Finanziaria ha nuovamente ribadito la sua tesi in materia di sanzioni afferenti la mancata indicazione dei costi Black List, confermando l’interpretazione fornita nella C.M. 46/E/2009, pur confermando la deducibilità dei costi in esame ai fini della determinazione del reddito complessivo. 
Di conseguenza, a una simile fattispecie risulta applicabile la sanzione proporzionale di cuiall'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo n. 471 del 1997stabilita in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei costi non indicati separatamente, con un minimo di 500 e un massimo di 50.000 euro

Tale interpretazione, sostiene l’Agenzia, “è volta proprio a preservare l'obbligo dichiarativo che consente all'amministrazione finanziaria di indirizzare puntualmente i controlli verso quelle operazioni per le quali il legislatore ha voluto alzare la soglia di attenzione, poiché effettuate con soggetti residenti o localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata e, quindi, potenzialmente elusive”.
Autore: Gioacchino De Pasquale