La determinazione della residenza delle persone fisiche

10.06.2013 13:40

Residenza e doppie imposizioni

Premessa - La necessità di individuare la residenza di una persona fisica deriva dal diverso criterio utilizzato per tassare i soggetti residenti rispetto ai non residenti. 
Infatti, l’art. 3, co. 1 D.P.R. 917/1986 dispone che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”
Di conseguenza, se una persona fisica è considerata residente in Italia, è tassata sui redditi ovunque prodotti (worldwide principle) mentre una persona non residente è tassata esclusivamente sui redditi prodotti in Italia. 

Normativa di riferimento - Per determinare la residenza fiscale di una persona fisica, è necessario analizzare le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’ Italia. 
Come noto, le Convenzioni essendo accordi tra più Stati prevalgono sulla norma interna. 
Pertanto, qualora esistenti, saranno le norme convenzionali a stabilire la residenza fiscale della persona fisica nello Stato italiano ovvero nello Stato estero. 
Generalmente, le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’ Italia seguono il modello OCSE 2010. 
Nello specifico, la residenza delle persone fisiche è disciplinata nell’art. 4 del Modello di Convenzione elaborato dall’Ocse. 

I criteri per determinare la residenza - Il modello OCSE 2010 all’articolo 4, paragrafo 1, definisce il concetto di “residenza”. 
La disposizione richiamata rinvia alle norme interne degli Stati contraenti la puntuale definizione della fattispecie in analisi. Di conseguenza, si renderà necessario analizzare le disposizioni Italiane e dello Stato estero sulla residenza fiscale. 
La normativa di riferimento in Italia è l’articolo 2 del Tuir. 
Qualora l’analisi delle disposizioni interne degli Stati contraenti non permetta di definire in modo univoco la residenza fiscale del soggetto, si dovrà fare riferimento alle successive disposizioni della Convenzione. 
In particolare, l’articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione del Modello OCSE 2010 prevede che quando, in base alle disposizioni interne degli Stati contraenti, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati, la sua situazione e' determinata facendo riferimento ai seguenti elementi nell’ordine proposto: 
- abitazione permanente; 
- centro degli interessi vitali; 
- soggiorno abituale; 
- nazionalità; 
- comune accordo degli stati. 

Il concetto di abitazione permanente – Qualora una persona fisica, in base alla normativa interna degli Stati contraenti, venga considerata fiscalmente residente in entrambi i Paesi, si dovrà far riferimento, in primis, al concetto di abitazione permanente. 
Sul tema, il commentario al modello OCSE 2010 fornisce utili indicazioni. 
In particolare, si prevede che un soggetto possegga un’abitazione permanente in un Paese: 
- con riferimento sia ad una casa di proprietà ovvero posseduta in locazione; 
- qualora disponga di un’adeguata organizzazione che gli consenta una lunga permanenza. 
Il commentario al Modello OCSE 2010 afferma che “The permanence of the home is essential”; ciò significa che l’individuo ha a sua disposizione tutti i giorni, consecutivamente, la dimora e non per fini di un soggiorno di breve durata. 

Il centro degli interessi vitali - Nel caso l’analisi proposta non risulti efficace, si dovrà far riferimento al centro degli interessi vitali, la cui individuazione rende necessario analizzare sia le relazioni economiche che le relazioni personali. 
Per quanto riguarda le relazioni economiche, risulterà fondamentale considerare i seguenti fattori: il luogo di svolgimento dell’ attività lavorativa, i flussi finanziari, ecc… 
Per quanto riguarda le relazioni personali, assumerà rilevanza l’ analisi relativa alla composizione dei rapporti familiari. 

Il caso - Un soggetto residente anagraficamente nel principato di Monaco, era stato considerato dall’Agenzia delle Entrate residente in Italia per i seguenti motivi: 
- aveva stabilito la sede principale dei suoi affari (ricoprendo cariche per diverse società italiane e sottoscrivendo personalmente, tra il 1995 e il 1998, numerosi atti societari); 
- era stato intestatario o cointestatario di numerosi conti correnti bancari e aveva posto in essere vari finanziamenti a favore di una delle società in cui operava; 
- era rappresentante per l’Italia di una società residente in Gran Bretagna ma con domicilio fiscale in Italia. 

Le Commissioni Tributarie di I° e II° grado avevano confermato le tesi dell’Agenzia. 
In sua difesa, il contribuente sosteneva che sebbene fossero presenti diffusi interessi economici in Italia, i suoi interessi morali, sociali e familiari erano rinvenibili a Montecarlo. Inoltre, il contribuente sosteneva che l’iscrizione all’ AIRE era elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia. 
Di conseguenza, non poteva definirsi fiscalmente residente in Italia. 

La Suprema Corte (Cassazione, Sezione V, Sentenza n. 5382 del 04 Aprile 2012), confermando le tesi dell’ Agenzia delle Entrate, ha sancito la non rilevanza degli elementi formali richiamati dal contribuente; in particolare, la Suprema Corte afferma che “l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali, non risultando determinante, a tal fine, il carattere soggettivo ed elettivo della “scelta” dell’interessato – rilevante solo quanto alla libertà dell’effettuazione della stessa, ma non ai fini della verifica del risultato di quella scelta – ma dovendosi contemperare la volontà individuale con le esigenze di tutela dell’affidamento dei terzi, per cui il centro principale degli interessi vitali del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi”.
Autore: Gioacchino De Pasquale

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