
La residenza fiscale delle persone fisiche
Il tema della residenza fiscale delle persone fisiche è disciplinato nel nostro ordinamento dall’art. 2 del D.P.R. 917/1986, rubricato “Soggetti passivi”, che dopo aver stabilito al comma 1 che “soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato”, dispone al successivo comma 2 che ai fini delle imposte sui redditi “si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno, nel territorio dello Stato, il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.
Inoltre, l’art. 2, comma 2-bis, del Tuir sancisce la c.d. presunzione della residenza in Italia per i soggetti che hanno trasferito la residenza nei c.d. paradisi fiscali.
E’ bene tener presente che nel caso in cui una persona fisica dovesse risultare residente in due Stati, in base alle rispettive normative interne (c.d. dual residence), le Convenzioni contro le doppie imposizioni, ove esistenti, consentiranno di stabilire univocamente la residenza in uno solo di essi.
La necessità di individuare la residenza fiscale di una persona fisica discende dal diverso criterio utilizzato per tassare i soggetti residenti rispetto ai non residenti.
Infatti:
- se una persona fisica è considerata residente in Italia, è tassata sui redditi ovunque prodotti (worldwide principle);
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mentre una persona non residente è tassata esclusivamente sui redditi prodotti in Italia.
Il diverso criterio utilizzato per tassare i soggetti non residenti rispetto ai soggetti residenti rende indispensabile definire in maniera puntuale la residenza fiscale delle persone fische.
Casi pratici
La persona fisica non coniugata che lavora all’estero
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Recente Giurisprudenza
Cassazione, Sezione V, Sentenza n. 5382 del 04 Aprile 2012
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