Transfer Pricing: il valore normale per le attività di distribuzione

Nella C.M. 1/E/2013, emanata in seguito all’incontro tra la stampa specializzata e l’Agenzia delle Entrate, viene analizzato il caso delle società estere distributrici controllate da imprese residenti, che, oltre alla distribuzione dei beni commercializzati, spesso svolgono altre attività, come ad esempio, assistenza post vendita, promozione, pubblicità. 

Il caso - Tali attività generalmente vengono remunerate indirettamente da parte della controllata residente attraverso il riconoscimento di sconti e/o contributi, al fine di consentire al distributore dipendente di avere una congrua remunerazione per le funzioni svolte. 
Fatte queste brevi premesse passiamo all’analisi del caso sottoposto all’Amministrazione Finanziaria. 

Il quesito posto all’Agenzia - Nella C.M. 1/E/2013, al paragrafo 2.2, si riporta il seguente quesito “Tenuto conto che alcune Amministrazioni finanziarie estere presumono per le società controllate estere una percentuale di redditività costante per la remunerazione dell’attività di distribuzione, si chiede se la società italiana controllante, titolare dei marchi, possa legittimamente garantire tale minima remunerazione alle società distributrici mediante una politica di sconti volta a remunerare l’attività svolta, che non si esaurisce nella mera distribuzione ma comprende un’imprescindibile funzione di promotion (talvolta di difficile quantificazione e documentazione)”.

La risposta dell’Agenzia – Sul tema, l’Agenzia delle Entrate, compatibilmente con le indicazioni fornite dalle Transfer Price Guidelines dell’OCSE, ha evidenziato che l’applicazione del cd. principio del “valore normale” si fonda sulla comparazione tra le condizioni presenti nella transazione effettuata tra le parti correlate e quelle presenti in transazioni tra imprese indipendenti.

A tal fine, è stato precisato che per determinare la remunerazione al valore normale da riconoscere al proprio distributore non si può prescindere dall’analisi di tutti i fattori di comparabilità indicati dalle guidelines emanate dall’OCSE, come ad esempio: 
a) le caratteristiche dei beni e servizi venduti; 
b) il profilo funzionale e di rischio; 
c) le condizioni contrattuali; 
d) le circostanze economiche; 
e) le strategie. 

Considerazioni – In sostanza, l’Amministrazione Finanziaria ritiene che sarà l’analisi di comparabilità che porterà all’individuazione del metodo più appropriato per la determinazione del valore di mercato e successivamente si potrà determinare la remunerazione spettante al distributore dipendente che tenga conto delle funzioni svolte e dei rischi assunti nel corso dello svolgimento della sua attività commerciale e promozionale.