
Revese charge: sanzioni ridotte per l'autofattura
11.06.2013 10:38Sentenza della CTR Lombardia
In tema di “reverse charge”, ha diritto alla detrazione dell’IVA il soggetto passivo che non ha osservato l’obbligo di autofatturazione. Il principio della neutralità fiscale impone che la detrazione dell’imposta a monte venga accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se alcune formalità vengono omesse dai soggetti passivi.
La sentenza. È quanto emerge dalla sentenza n. 43/05/2013 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
Orientamento consolidato. I giudici meneghini hanno fatto proprio il costante orientamento della Cassazione secondo cui, in caso di “reverse charge”, l’inosservanza da parte del contribuente delle formalità prescritte dalla normativa nazionale, ossia dell’obbligo di emettere autofattura, non può privarlo del diritto di detrazione, giacché il principio di neutralità fiscale esige che la detrazione dell'IVA a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali siano omessi dai soggetti passivi. Inoltre, la perdita del diritto al rimborso non è prevista da alcuna disposizione di legge e la dichiarazione del contribuente affetta da errore, di fatto o di diritto, commesso dal dichiarante è emendabile e ritrattabile, per cui anche la mancata esposizione del credito IVA nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza del diritto di far valere tale credito, purché lo stesso emerga dalle scritture contabili. Infine, il diritto a detrazione previsto dall’articolo 17 della Sesta Direttiva costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e in linea di principio non può essere soggetto a limitazioni, in relazione al principio di neutralità fiscale il quale esige che l’esenzione dall’IVA sia accordata se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, anche se certi requisiti formali sono stati omessi da parte dei soggetti passivi (v. Cassazione, sentenza n. 10819/2010 e n. 8038/2013, sentenza n. 17588/2010).
Riduzione delle sanzioni. Alla luce dell’insegnamento della Suprema Corte, la CTR della Lombardia ha confermato la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente e ridotto la sanzione irrogata dall’Ufficio da euro 1.818.347,50 (corrispondente al 100% dell’IVA per violazione relativa all’obbligo di autofatturazione di operazioni imponibili IVA) a euro 10.000,00. Il collegio regionale, sul punto, ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del D.Lgs. 472/1997, “nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta”, la sanzione è dovuta nella misura di cui all’articolo 6, comma 9 bis del D.Lgs. 472/1997 pari al 3 per cento dell’imposta irregolarmente assolta con minimo di euro 258,00 e non oltre Euro 10.000,00 tenuto conto del “favor rei”.
La sentenza. È quanto emerge dalla sentenza n. 43/05/2013 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
Orientamento consolidato. I giudici meneghini hanno fatto proprio il costante orientamento della Cassazione secondo cui, in caso di “reverse charge”, l’inosservanza da parte del contribuente delle formalità prescritte dalla normativa nazionale, ossia dell’obbligo di emettere autofattura, non può privarlo del diritto di detrazione, giacché il principio di neutralità fiscale esige che la detrazione dell'IVA a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali siano omessi dai soggetti passivi. Inoltre, la perdita del diritto al rimborso non è prevista da alcuna disposizione di legge e la dichiarazione del contribuente affetta da errore, di fatto o di diritto, commesso dal dichiarante è emendabile e ritrattabile, per cui anche la mancata esposizione del credito IVA nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza del diritto di far valere tale credito, purché lo stesso emerga dalle scritture contabili. Infine, il diritto a detrazione previsto dall’articolo 17 della Sesta Direttiva costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e in linea di principio non può essere soggetto a limitazioni, in relazione al principio di neutralità fiscale il quale esige che l’esenzione dall’IVA sia accordata se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, anche se certi requisiti formali sono stati omessi da parte dei soggetti passivi (v. Cassazione, sentenza n. 10819/2010 e n. 8038/2013, sentenza n. 17588/2010).
Riduzione delle sanzioni. Alla luce dell’insegnamento della Suprema Corte, la CTR della Lombardia ha confermato la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente e ridotto la sanzione irrogata dall’Ufficio da euro 1.818.347,50 (corrispondente al 100% dell’IVA per violazione relativa all’obbligo di autofatturazione di operazioni imponibili IVA) a euro 10.000,00. Il collegio regionale, sul punto, ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del D.Lgs. 472/1997, “nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta”, la sanzione è dovuta nella misura di cui all’articolo 6, comma 9 bis del D.Lgs. 472/1997 pari al 3 per cento dell’imposta irregolarmente assolta con minimo di euro 258,00 e non oltre Euro 10.000,00 tenuto conto del “favor rei”.
Autore: Redazione Fiscal Focus
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